Art. 1.

      1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è soggetto giuridico ed è pertanto titolare di diritti e destinataria di tutela da parte dello Stato.
      2. Lo Stato riconosce la famiglia come entità originaria e ne regola e rispetta l'autonomia giuridica, etica, sociale ed economica.
      3. Lo Stato riconosce altresì nella famiglia un elemento necessario per la propria esistenza e stabilità.